“Il potere discrezionale di impedire il perfezionamento della vendita di immobili così riconosciuto al giudice delegato, quindi, è subordinato, da una parte, all’individuazione del giusto prezzo del compendio posto in vendita, “tenuto conto delle condizioni di mercato”, dall’altra alla constatazione di una notevole sproporzione in diminuzione fra lo stesso e il prezzo di aggiudicazione.”
Con Ordinanza n. 19604 del 17 giugno 2022 , la Cassazione si è soffermata sul regime dell’art. 108, comma 1, I. fall., il quale prevede che il giudice delegato possa sospendere il perfezionamento della vendita laddove il prezzo, tenuto conto delle condizioni di mercato, risulti notevolmente inferiore a “quello giusto”.
Nello specifico, la Cassazione chiarisce che il concetto di “giusto prezzo” del compendio oggetto di procedura concorsuale non è un valore astratto, ma corrisponde all’apprezzamento che un bene immobile può riscuotere sul mercato in ragione della propria collocazione, delle sue caratteristiche e del momento storico in cui la procedura è avvenuta, nel caso di specie in ambito prettamente fallimentare.
Questi i criteri di valutazione oggettivi che determinano la congruità del giusto prezzo e a cui il Giudice deve attenersi senza poter in alcun modo derogarvi.
In conclusione, il Giudice Delegato può sospendere la vendita solo laddove dovesse ravvisare l’inadeguatezza del prezzo di aggiudicazione rispetto a quello ritenuto “giusto” facendo riferimento ai suddetti criteri e non attenendosi alle sole risultanze dei ribassi determinati dalla procedura competitiva perché una simile interpretazione della norma finirebbe per abrogarne la portata, giacché il prezzo di aggiudicazione costituisce sempre l’esito finale, a seguito delle offerte al rialzo presentate, della competizione con la conseguenza che il giudice non potrebbe mai impedire la vendita.
Sospensione della vendita esecutiva e valutazione del giusto prezzo di mercato dell’immobile
6 Ottobre 2022
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