Con l’ordinanza n. 25926/2022 la Corte di Cassazione afferma che, se è pur vero che nell’esecuzione forzata “il trasferimento si verifica invito domino, ossia indipendentemente dalla volontà del debitore”, ciò al tempo stesso non vale ad “escludere che l’aggiudicatario subentri nella medesima situazione giuridica soggettiva spettante al primo sul bene espropriato”.
La pronuncia trae origine dalla domanda giudiziale, promossa e trascritta dal venditore di un complesso immobiliare, diretta alla dichiarazione di nullità del negozio per violazione del patto commissorio e, in via subordinata, alla condanna al pagamento del prezzo di vendita non corrisposto.
Il Tribunale rigettava la domanda principale, ma accoglieva quella proposta in subordine; contestualmente al giudizio d’appello, il venditore avviava l’esecuzione immobiliare nei confronti dell’acquirente, avente ad oggetto i medesimi beni della prima controversia.
La Corte d’Appello accoglieva la domanda attorea, dichiarando la nullità della compravendita e condannando l’acquirente alla restituzione degli immobili.
Intervenuta nelle more l’aggiudicazione in sede esecutiva, il venditore instaurava immediatamente il giudizio nei confronti dell’aggiudicataria per ottenere la restituzione dei lotti.
Il Tribunale accoglieva la domanda e, successivamente al giudizio d’Appello avviato dalla società aggiudicataria, la sentenza di primo grado trovava conferma.
Con il terzo motivo a sostegno del ricorso promosso dinanzi alla Corte di Cassazione, la società contestava al giudice di secondo grado l’aver fatto valere nei confronti della medesima un provvedimento con effetti inter alios, quando, diversamente, il venditore avrebbe dovuto proporre un’azione di rivendicazione e far valere l’inefficacia del decreto di trasferimento.
Con il quarto e quinto motivo, letti congiuntamente, si lamentava l’errata interpretazione degli artt. 2652 n. 6. c.c; 586 c.p.c e 619 c.p.c.
Specificamente, si è sostenuto che la prima disposizione richiamata fosse idonea a risolvere i conflitti tra diritti incompatibili, purché derivanti da un atto negoziale; l’attore titolare della domanda giudiziale, sia pur trascritta precedentemente, non poteva prevalere sul diritto dell’aggiudicatario, dovendo necessariamente opporsi all’esecuzione. A maggior ragione nel caso di specie, ove vi era coincidenza tra il soggetto che aveva effettuato le trascrizioni.
La Suprema Corte, tuttavia, si è mostrata di diverso avviso. Richiamando l’art. 2919 c.c., nonché precedente giurisprudenza consolidata, rammenta che il trasferimento in sede espropriativa, seppur indipendente dalla volontà del precedente proprietario “ha natura di acquisto a titolo derivativo e non originario, in quanto si traduce nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato” sia pur mediante l’emissione di un provvedimento giudiziale (Cass. n.443/1985; n. 20608/2017).
A ragione del Collegio, nella procedura espropriativa si assiste alla sostituzione tra due soggetti in relazione alla titolarità del medesimo diritto, con la conseguente opponibilità all’aggiudicatario, nella sua qualità di successore a titolo particolare del debitore esecutato, della sentenza pronunciata nei confronti di quest’ultimo, ferme le limitazioni di cui l’art. 2919 c.c.
Su tale assunto, l’aggiudicatario nella vendita forzata si pone sullo stesso piano dell’acquirente in una vendita volontaria, giovando, in quanto tale, dei diritti di cui l’art. 2921 c.c. in caso di evizione.
Parimenti il Collegio rileva come, anche in sede di esecuzione forzata, debbano applicarsi ai conflitti tra acquirenti i principi generali di cui gli artt. 2915 ss. c.c. parificando, dunque, la posizione del creditore pignorante a quella dei terzi acquirenti.
In conclusione, rigettando il ricorso, la Corte di Cassazione ribadisce la natura, sia pur in una sua forma atipica, di alienazione negoziale dell’esecuzione forzata (che si verifica mediante l’emissione di un provvedimento giudiziale) e, sulla scorta della disamina relativa agli effetti ed ai rapporti che originano tra i titolari dei diritti coinvolti, esclude che l’attore, una volta fatta prevalere la priorità della trascrizione della domanda giudiziale sul pignoramento, sia altresì tenuto a spiegare apposita opposizione in sede esecutiva.
L’esecuzione forzata quale forma atipica di alienazione negoziale
18 Ottobre 2022
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