In materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUF si è espressa la Corte d’Appello di Ancona con la sentenza del 03 Maggio 2022.
In particolare, la sentenza affronta la tematica della prova della cessione del credito.
Per la Corte d’Appello di Ancona, ai fini di adempiere tale prova non è sufficiente allegare la sola copia della pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale.
Tale onere, previsto dal comma 2 dell’art. 58 TUF, ha infatti come finalità non la prova della titolarità del credito, bensì quella di evitare i pagamenti liberatori al creditore cedente, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Salvo il caso in cui l’avviso in Gazzetta non individui in modo dettagliato i crediti ceduti, la prova della titolarità del credito va data attraverso il contratto di cessione, da cui si ricavi in modo chiaro ed univoco che il credito oggetto di contestazione è stato effettivamente ceduto (e cartolarizzato).
La prova della cessione del credito
27 Maggio 2022
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