Con l’ordinanza n. 4321/2022, la VI Sezione della Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi in merito ad una vicenda rientrante nell’ambito applicativo dell’anatocismo.
Nello specifico, la vicenda vede protagonista un correntista che ha presentato ricorso avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti della banca, contestando la violazione dell’art. 6 delib. CICR del 9 febbraio 2000, negando come il contratto di conto corrente da lui sottoscritto presentasse clausole che imponessero la pari periodicità tra la capitalizzazione e gli interessi attivi e passivi.
I giudici di Piazza Cavour hanno accolto la pretesa attorea, censurando la decisione della Corte d’Appello nella parte in cui aveva ritenuto legittima la capitalizzazione degli interessi debitori, non rilevando a tal fine il fatto che il tasso nominale coincidesse con quello effettivo: ciò in quanto la delibera CICR, a cui il legislatore ha demandato la fissazione dei parametri relativi all’anatocismo con l’art. 120, co. 2 del Testo Unico Bancario (“T.U.B.”), ha subordinato tale fenomeno sia all’indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione, quantomeno nel caso di capitalizzazione infrannuale, quanto alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.