27 Gennaio 2022

In tema di pignoramento presso terzi, il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo deve avere ad oggetto solo ed esclusivamente la somma indicata nell’atto di pignoramento, non potendo il creditore pignorante vedersi assegnate somme maggiori all’importo summenzionato.

E’ questo l’ultimo approdo giurisprudenziale sul tema, sancito dalla III Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1170/2022. La vicenda oggetto della controversia riguardava un credito vantato da una banca nei confronti di una persona fisica il cui perdurare della mora aveva fatto sì che l’esecuzione forzata scattasse nei confronti di un’associazione di cui il convenuto debitore era associato. L’associazione professionale negò la propria posizione di debitrice nei confronti del soggetto, dichiarando che quest’ultimo aveva ceduto tutti i crediti vantati nei confronti della stessa associazione ad altro istituto di credito. Pertanto, il Tribunale, in primo grado, aveva stabilito che “[…] in mancanza di concorrenti domande di parte attrice, la domanda di accertamento avente ad oggetto i rapporti tra l’Associazione Professionale e il B. deve essere limitata alla somma di Euro 44.115,64, atteso che il creditore pignorante ha pignorato un credito per questa somma”.

Avverso la sentenza venne proposto appello in via principale dall’associazione professionale e dal convenuto, nonché dall’attore in via incidentale: quest’ultimo, in tale sede, chiese alla Corte d’Appello di accertare che l’associazione professionale, stando a quanto emerso in sede istruttoria di primo grado, era debitrice della maggior somma di 412.843,58 euro.

La Corte di Cassazione, aderendo a quanto stabilito dai giudici di secondo grado e rigettando quindi il ricorso proposto dall’associazione professionale, ha ribadito come il limite dell’importo del credito precettato aumentato della metà, disposto dall’art. 546 co.1 c.p.c. individui anche l’oggetto del procedimento esecutivo: pertanto, qualora non sia stata disposta un’estensione rituale del pignoramento, non è consentito superare il succitato limite e, quindi, anche l’assegnazione di crediti in misura maggiore, neppure nel caso in cui il creditore procedente si sia attivato successivamente con un suo intervento.

La III Sezione ha quindi stabilito i seguenti principi di diritto:

  • la somma indicata nell’atto di pignoramento circoscrive l’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo;
  • tale oggetto potrà essere modificato, nel caso in cui il creditore esecutante acquisisse nuovi titoli ed intervenisse nella procedura, solo in presenza di due condizioni: (i) il creditore ha esteso ritualmente il pignoramento mediante notifica dell’atto di intervento al terzo e (ii) il creditore abbia formulato l’istanza di rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c. per modificare la domanda, qualora ne sussistano i presupposti.

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