8 Febbraio 2022

“Il piano di rientro che viene concordato tra la banca ed il cliente, considerando la natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti. Pertanto la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, non viene esonerata dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente, che è soggetto alla forma scritta ad substantiam secondo quanto disposto dall’art. 117 T.U.B.”.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2855 del 31 gennaio 2022, si è così pronunciata in merito all’inderogabilità della forma scritta imposta per i contratti bancari ex art. 117 D. Lgs. n. 385/1993 (“TUB”) nell’ambito di una controversia avente ad oggetto un rapporto di conto corrente assistito da aperture di credito intrattenuto da una società immobiliare e garantito da fideiussione prestata dalle persone fisiche successivamente ricorrenti in Cassazione.

Nel corso della vicenda giudiziaria, la Corte d’Appello di Milano aveva respinto il ricorso proposto dalla società correntista e dai fideiussori, i quali domandando la condanna della banca alla restituzione di alcune somme indebitamente corrisposte, avevano prodotto in giudizio un piano di rientro avente valore di ricognizione del debito. Ad avviso dei giudici del gravame, tale elemento dispensava la banca dall’onere di provare il rapporto fondamentale.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello, la società e i fideiussori hanno proposto ricorso in Cassazione, basando i propri motivi su due punti, trattati congiuntamente dai giudici di Piazza Cavour:

  1. il primo motivo afferisce alla presunta violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c.: in tal senso, si sostiene che l’atto ricognitivo del debito sia ontologicamente inidoneo alla produzione di effetti sul piano sostanziale e processuale, nei casi in cui il credito non possa sorgere per la nullità del contratto. Come diretta conseguenza di tale assunto, il riconoscimento del debito non potrebbe comunque comportare la sanatoria del contratto privo della forma scritta ad substantiam:
  2. il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697-1325 c.c., nonché dell’art. 117, co.1 e 3 t.u.b.: si lamenta, in buona sostanza, l’inesistenza di una deroga al principio generale del summenzionato art. 117 t.u.b., in forza del quale i contratti bancari richiedono la forma scritta a pena di nullità,

La Corte di Cassazione accoglie i ricorsi, trattando i motivi sopra elencati congiuntamente: secondo i giudici dell’organo nomofilattico, qualora il piano di rientro abbia natura ricognitiva del debito, non produce l’estinzione di quest’ultimo, né lo sostituisce con nuove e diverse obbligazioni, restando pertanto perfettamente valida ed efficace ogni successiva contestazione che abbia ad oggetto le nullità delle clausole negoziali preesistenti. Di conseguenza, essa non potrà supplire neppure alla mancata documentazione della pattuizione, ritenendosi inderogabile il disposto di cui all’art. 117 t.u.b.

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