16 Novembre 2021

Con la recente ordinanza n. 27097 dello scorso 6 ottobre, la Corte di Cassazione ha colto l’occasione per ristabilire il corretto funzionamento del principio per il quale all’avvocato spetta il compenso per l’assistenza fornita al cliente in sede di trattativa contrattuale, a prescindere dall’esito della stessa.

L’ordinanza in commento trae origine da una controversia che ha visto coinvolti, da un lato, un professionista del Foro di Roma e, dall’altro, una Società che si è avvalsa dell’opera del legale per essere assistita nell’ambito di una complessa vicenda di natura contrattuale, non andata a buon fine.

L’organo nomofilattico ha accolto le argomentazioni avanzate dal professionista, rilevando come il D.M. n. 127/2004, disciplinante la materia degli onorari spettanti agli avvocati, prevedesse espressamente un compenso relativo all’assistenza durante la fase della stipulazione e redazione del contratto, indipendentemente dal buon esito delle trattative; occorre comunque ricordare che tale provvedimento è stato abrogato e sostituito dal D.M. n. 55/2014.

La Cassazione, in sostanza, con la pronuncia in commento stabilisce un vero e proprio obbligo di mezzi gravante sul professionista: costui sarà tenuto a fornire la migliore assistenza possibile in relazione al caso per il quale è chiamato a prestare i propri servizi e secondo i parametri di deontologia richiesti, spettandogli pertanto un onorario a prescindere dal risultato raggiunto.

D’altronde, anche a rigor di normativa, il D.M. n. 55/2014 stabilisce espressamente che dei risultati conseguiti si debba tenere conto ai fini della liquidazione dei compensi: in nessun caso, insomma, è consentito al cliente non corrispondere quanto pattuito all’avvocato, a prescindere dall’esito dell’incarico attribuito.

Insomma, l’ordinanza n. 27097 consente alla Suprema Corte di ribadire quello che, a tutti gli effetti, va considerato un approdo giurisprudenziale ormai consolidato: in tal senso, essa può essere vista come uno strumento di sicura utilità per le controversie future, proprio in virtù della forte presa di posizione registrata sul punto, anche alla luce della normativa contenuta nel D.M. n. 55/2014.

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