Questo, per i giudici di Piazza Cavour, è l’ultimo orientamento sancito in materia con l’ordinanza n. 4078 del 9 febbraio 2022.
La pronuncia si inserisce nell’ambito di un giudizio mosso da quattro clienti di un istituto di credito, i quali contestano l’invalidità del contratto di mutuo fondiario a suo tempo stipulato, giusta illegittima applicazione del tasso di interesse: in primo grado, la banca viene condannata al pagamento di 20.000 euro, ma in capo agli attori viene riconosciuto un debito di oltre 5.000 euro, determinato come parte residuale degli interessi maturati e degli esborsi inerenti al finanziamento.
La tesi del Tribunale viene accolta anche in sede di gravame, secondo il principio per il quale “ai mutui bancari, sia fondiari che ordinari, sono applicabili, con riferimento al calcolo degli interessi, le limitazioni previste dal Codice Civile in materia di divieto di anatocismo, non venendo in rilievo, in senso opposto, l’esistenza di un uso bancario contrario a quanto normativamente sancito […] pur a fronte di un mutuo stipulato, nel caso di specie, nel 1989, l’applicazione di interessi superiori alla soglia di usura, dopo l’entrata in vigore della l. n. 108/1986, comporta la configurazione di un comportamento contrario a buona fede da parte della banca mutuante ed impone, pertanto, una rideterminazione degli interessi entro il limite coincidente con la soglia di usura”.
La Corte di Cassazione, dal canto suo, accoglie la tesi difensiva proposta dai legali della banca riconoscendo che, in materia di credito fondiario, allorquando il contratto sia stipulato in data successiva alla l. n. 108/1986, il mancato pagamento di una rata del mutuo determina la corresponsione degli interessi di mora sull’intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento.
Viene inoltre fissato un importante principio di diritto: ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del d.P.R. n. 71/1976, viene identificata una forma di anatocismo legale, che si sottrae ai principi imposti dal Codice Civile, in conseguenza del quale è possibile capitalizzare gli interessi corrispettivi compresi nella rata di mutuo scaduto, qualora lo preveda il contratto.
Inoltre, per quanto concerne l’applicabilità della l. n. 108/1986, l’organo nomofilattico ribadisce che, nel caso in cui il tasso degli interessi concordato superi, durante lo svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura fissata dalla norma, non si verifica comunque la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale relativa alla determinazione del tasso degli interessi che sia stata stipulata prima dell’entrata in vigore della legge (o comunque, stipulata successivamente) qualora il tasso stabilito non ecceda le soglie previste.